Statute and Code of Ethics

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEI PORTI CON SEDE IN ROMA


1 – Costituzione, sede e denominazione

È costituita, con sede in Roma, la Federazione fra i piloti dei porti, con la denominazione FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI. La FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI (in appresso, “Federazione”) è un ente di tipo associativo, senza finalità di lucro, costituito in funzione dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2 (FINALITÀ) e di quelle ad esse complementari o connesse, ad esclusione quindi di attività commerciali che possono essere svolte occasionalmente e solo in quanto correlate al perseguimento dell’oggetto e degli scopi della Federazione.

2 – Finalità

La Federazione persegue le seguenti finalità:
  • Contribuire all’assolvimento delle competenze proprie della rappresentanza unitaria degli erogatori del servizio di pilotaggio, di cui all’art. 14 Legge n. 84/94 e successive modificazioni, inclusa quella dei marittimi abilitati al pilotaggio di cui all’art. 96 Cod.Nav.
  • Contribuire con la propria attività a coordinare il servizio tecnico-nautico di pilotaggio atto a garantire nei porti l’interesse pubblico generale della sicurezza della navigazione e dell’approdo.
  • Tutelare la natura pubblica del servizio di pilotaggio e della figura del pilota, quale essenziale supporto tecnico-nautico della competente Amministrazione marittima.
  • Rappresentare la categoria dei piloti in ogni sede ove siano richiamate le problematiche concernenti il servizio di pilotaggio.
  • Partecipare, in rappresentanza degli interessi della categoria dei piloti, alle istruttorie ministeriali, ed in particolare a quelle concernenti la predisposizione delle tariffe locali di pilotaggio.
  • Curare i rapporti con le associazioni sindacali interlocutrici della categoria, anche avvalendosi del potere di individuare le migliori soluzioni in nome e nell’interesse dei piloti e delle Corporazioni dei piloti dei porti e di porre in essere attività di autotutela collettiva della categoria stessa.
  • Assistere le Corporazioni dei piloti dei porti ed i singoli piloti associati, in tutte le questioni giuridiche, contrattuali, fiscali, amministrative e previdenziali.
  • Sollecitare presso i competenti organi locali, statali, comunitari, e internazionali, ogni iniziativa nel campo legislativo, tecnico, assistenziale, previdenziale, cooperativo ecc., che possa favorire lo sviluppo ed il progresso tecnico dei piloti, sempre e comunque nel principale rispetto degli interessi primari del pubblico servizio.
  • Tutelare gli interessi morali ed economici dei piloti, sostenendone e valorizzandone il prestigio presso la pubblica opinione, gli organi tecnici, amministrativi e di stampa.
  • Organizzare e gestire in proprio, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti, corsi di qualificazione professionale finalizzati al mantenimento ed all’accrescimento degli standard operativi dei piloti.
  • Curare gli interessi dei piloti posti in quiescenza (soci onorari della Federazione) e tutelare nelle sedi opportune le loro aspirazioni e diritti.
  • Provvedere ad istituire ed a curare rapporti con associazioni sindacali o imprenditoriali in ambito nazionale.
  • Mantenere e sviluppare le relazioni con le organizzazioni straniere, comunitarie ed internazionali di pilotaggio, in particolare con l’EMPA (European Maritime Pilots’ Association) e l’IMPA (International Maritime Pilots’ Association).

3 – Soci effettivi – Soci d’onore

Hanno diritto ad essere soci effettivi della Federazione tutti i piloti in servizio presso le Corporazioni regolarmente istituite, nonché gli incaricati di pilotaggio e i marittimi in servizio provvisorio fermo, per questi ultimi, quanto previsto all’art. 18 (DIRITTO DI VOTO). Per i marittimi assunti in via provvisoria o a tempo determinato il diritto è limitato al periodo indicato nel decreto temporaneo di nomina. I soci effettivi sono iscritti a cura della Federazione nel “libro dei soci”. Tutti i soci effettivi al momento del pensionamento hanno diritto ad essere “soci d’onore” e verranno iscritti automaticamente a cura della Federazione in un apposito “albo”. Essi possono partecipare ai lavori delle Assemblee della Federazione, con le modalità previste nello Statuto, senza tuttavia avere diritto di voto, e possono altresì eleggere un rappresentante che può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. L’elezione del rappresentante dei soci d’onore viene effettuata da questi ultimi in sede di Assemblea, con votazione a maggioranza dei soci onorari presenti. Per tale votazione non sono ammesse deleghe. Il rappresentante dei soci “d’onore” dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. La qualità di socio non è trasmissibile in alcun modo.

4 – Ammissione a socio e dichiarazione di accettazione

L’ammissione dei soci effettivi è subordinata alla sottoscrizione:
  • di una dichiarazione in cui il singolo pilota si obbliga ad accettare tutte le norme del presente Statuto e del Codice Etico, e ad osservarne scrupolosamente la disciplina;
  • della delega di piena rappresentanza con la quale conferisce mandato alla Federazione.
Sarà cura della Federazione rilasciare agli aspiranti soci effettivi, insieme alla copia del presente Statuto e del Codice Etico, i due modelli delle dichiarazioni ora menzionate, che, debitamente sottoscritti per accettazione, dovranno essere inviati al Presidente. Coloro che non accetteranno di sottoscrivere le dichiarazioni di cui sopra potranno, comunque, in qualsiasi momento, presentare una nuova domanda di ammissione. Possono presentare domanda di nuova ammissione anche i soci, effettivi o d’onore, dimissionari o espulsi.

5 – Riammissione a socio

L’ammissione a socio effettivo della Federazione nel caso previsto dal comma terzo dell’articolo precedente, e la riammissione di eventuali soci, effettivi o d’onore, dimissionari o espulsi, è subordinata, oltre che alla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’articolo che precede, alla presentazione di una domanda motivata, nella quale l’aspirante socio dovrà in particolare illustrare le ragioni per le quali si richiede nuovamente l’ammissione. L’ammissione o la riammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo mediante votazione aperta. Prima di deliberare l’ammissione o la riammissione, il Consiglio Direttivo potrà chiedere ulteriori chiarimenti rispetto ai contenuti della domanda motivata di cui sopra. Dell’esito della domanda, il Presidente darà comunicazione scritta all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che l’ha esaminata.

6 – Inosservanza degli obblighi dei soci e relative sanzioni

Nei confronti dei soci effettivi o d’onore che svolgono attività contraria allo Statuto, al Codice Etico o alle direttive della Federazione, è adottato uno dei seguenti provvedimenti sanzionatori:
  • Richiamo scritto;
  • Avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento difforme e diffida al rispetto delle previsioni dello Statuto e del Codice Etico;
  • Sospensione del diritto di voto di cui all’art. 18 fino a 6 (sei) mesi;
  • Sospensione dalla qualità di socio per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
  • Espulsione dalla Federazione.
L’applicazione delle sanzioni da i a iv è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. L’espulsione del socio deve essere deliberata dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo mediante votazione palese e ratificata alla prima riunione dell’Assemblea Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri. Se il comportamento difforme è tenuto da un soggetto che riveste una carica sociale, in aggiunta a quanto sopra stabilito, il Consiglio Direttivo adotta uno dei seguenti provvedimenti sanzionatori, con esclusione, nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia un membro del Consiglio Direttivo, del voto dello stesso:
  • Sospensione dall’incarico fino a un limite di 6 (sei) mesi;
  • Rimozione dall’incarico.
L’applicazione della sanzione della sospensione dall’incarico è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. La rimozione dall’incarico deve essere deliberata dai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo mediante votazione palese e ratificata alla prima riunione dell’Assemblea Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri. Sono fatte salve le diverse fattispecie e relative disposizioni previste agli articoli 25 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE) e 28 (PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. DECADENZA). Ogni provvedimento sanzionatorio, scritto e motivato, è comunicato dal Presidente all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla relativa deliberazione.

7 – Ricorso ai probiviri

Gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri previsto dall’art. 33 (COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI) contro il provvedimento di diniego dell’ammissione o della riammissione a soci della Federazione e contro le delibere assunte dal Consiglio Direttivo a norma dell’articolo 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione delle relative deliberazioni.

8 – Recesso del socio

I soci effettivi o d’onore possono recedere dalla Federazione in qualsiasi momento, comunicando al Presidente per iscritto le proprie dimissioni. Comunque, anche in caso di giusta causa di dimissioni, resta fermo per il socio effettivo dimissionario l’obbligo di corrispondere le quote associative fino al compimento dell’anno finanziario in corso.

9 – Perdita del diritto sul patrimonio sociale

I soci espulsi, dimissionari o che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte della Federazione, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

10 – Fonti di finanziamento

Fermo quanto disposto all’art. 12 (FISSAZIONE DEI CONTRIBUTI FEDERALI E SINDACALI), la Federazione ha come fonti di finanziamento:
  1. Il “contributo federale”, attualmente pari al 2% sugli introiti lordi della Corporazione, parte integrante delle tariffe di pilotaggio delle Corporazioni dei piloti, a titolo di “partecipazione ad Enti per studi e aggiornamento”;
  2. Il “contributo federale” posto a carico delle stazioni dei pratici locali ex art. 96 Cod.Nav.;
  3. I “contributi sindacali” personali posti a carico dei soci effettivi;
  4. Le somme ed i beni provenienti a qualsiasi titolo, di cui è stata approvata l’accettazione ai sensi dell’art. 15 (ASSEMBLEA NAZIONALE), nei limiti consentiti dalla natura della Federazione.
I contributi di cui sopra devono essere versati con cadenza mensile, non oltre i 3 (tre) mesi successivi a quello di competenza, rispettivamente, dalle Corporazioni, dalle stazioni di pratici locali, ovvero dai soci. Pertanto, e a titolo esemplificativo, i contributi di competenza di gennaio dovranno essere pagati entro la fine del mese di aprile e così via. I contributi versati ai sensi del presente articolo non possono mai essere oggetto di restituzione.

11 – Gestione dei finanziamenti

La Federazione amministra le somme di cui all’articolo precedente per far fronte agli oneri ed alle spese conseguenti all’adempimento dei compiti e delle attribuzioni previsti dalla legge, nonché al fine di perseguire le finalità previste dallo Statuto. Tutte le somme di pertinenza della Federazione dovranno essere depositate presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. I necessari prelievi verranno effettuati, di volta in volta, a cura del Presidente o di un suo delegato, ovvero del Direttore.

12 – Fissazione dei contributi federali e sindacali

L’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, fissa il contributo federale in forma percentuale da calcolarsi sui proventi lordi della Corporazione. L’Assemblea stabilisce, altresì, il contributo sindacale personale a carico di ogni singolo pilota associato, in misura uguale per tutti i soci o per categorie di soci. In caso di necessità, l’Assemblea Nazionale delibera, altresì, l’applicazione di contributi suppletivi, sia ordinari che straordinari.

13 – Esercizio finanziario e rendiconto di esercizio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio il Rendiconto di Esercizio, corredato da una Relazione, e deve sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea. Il Rendiconto di Esercizio, unitamente alla Relazione ed all’eventuale ulteriore documentazione, deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea. I soci effettivi che rivestano il ruolo di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Sindaco, devono astenersi dalla votazione per l’approvazione del Rendiconto di Esercizio. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché – ove eventualmente esistenti – fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

14 – Organi della Federazione

  1. Le Assemblee Nazionali dei soci effettivi;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Sindaci;
  4. Il Collegio dei Probiviri;
  5. Gli Organi periferici.

15 – Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è sovrana e svolge le seguenti funzioni:
  • determinare le direttive generali dell’azione da svolgere per la tutela degli interessi dei piloti e dei pensionati e per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
  • eleggere, per acclamazione, o a maggioranza di voti, il Presidente dell’Assemblea Nazionale prima dell’inizio dei lavori;
  • discutere ed emettere il proprio voto sulla Relazione al Rendiconto di Esercizio;
  • discutere e approvare il Rendiconto di Esercizio;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
  • deliberare la revoca del Direttore a norma dell’art. 24 u.c.;
  • approvare l’accettazione di eventuali somme o beni pervenuti alla Federazione a qualsiasi titolo.

16 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro 5 (mesi) dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Rendiconto di Esercizio e per l’elezione delle cariche sociali. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
  • su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
  • su domanda indirizzata al Presidente sottoscritta da almeno ¼ (un quarto) dei soci effettivi della Federazione.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può celebrarsi anche con modalità telematica, ovvero su piattaforme audio/video. Nel caso di Assemblea celebrata con le modalità che precedono, nell’avviso di convocazione vengono anche indicate le modalità di votazione.

17- Avviso di convocazione

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente deve darne avviso scritto ai singoli soci, effettivi o d’onore, mediante lettera raccomandata collegiale ovvero PEC da indirizzare presso la Corporazione di appartenenza. Copia della raccomandata ovvero PEC è anche contestualmente inviata ai soci per posta elettronica, all’indirizzo che ciascuno dei soci avrà comunicato alla Federazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, le modalità di svolgimento dell’Assemblea e il modulo per l’eventuale delega nominativa.

18- Diritto di voto

Fermo quanto previsto al successivo paragrafo, ogni socio effettivo ha diritto a un voto. Il diritto di voto non spetta agli incaricati di pilotaggio di cui all’art. 116 reg.nav.mar., ai piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all’art. 10, n. 3) (FONTI DI FINANZIAMENTO), e ai piloti effettivi il cui diritto di voto sia stato sospeso ai sensi dell’art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI).

19- Deleghe

I soci effettivi possono farsi rappresentare nell’Assemblea Nazionale, conferendo ad altro socio effettivo delega nominativa, che deve essere controllata dal Collegio dei Sindaci. Non sono consentite più di 10 (dieci) deleghe alla stessa persona, indipendentemente dalla Corporazione di appartenenza. Coloro che ricoprono cariche in seno alla Federazione non possono essere delegati. Le deleghe devono pervenire presso gli Uffici della Federazione a mezzo posta elettronica o secondo i termini e le modalità fissati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

20- Validità delle Assemblee

L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida:
  • in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto;
  • in seconda convocazione, che deve avere luogo trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

21 – Deliberazioni Assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 41 (MAGGIORANZA REFERENDUM), 42 (MODIFICHE ALLO STATUTO) e 43 (SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE).

In caso di parità, la votazione si deve ripetere a scrutinio segreto. In caso di nuova parità, la proposta di voto s’intende respinta.

22 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi, così come in appresso indicato.

I Consiglieri eletti devono appartenere a differenti Corporazioni.

I piloti appartenenti a Corporazioni con organico (come definito al comma successivo):

  • da 11 (undici) o più piloti dovranno essere rappresentati in seno al Consiglio Direttivo da un numero di Consiglieri pari al numero delle Corporazioni con 11 (undici) o più piloti;
  • i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 5 (cinque) a 10 (dieci) dovranno essere rappresentati da 4 (quattro) Consiglieri;
  • i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 1 (uno) a 4 (quattro) piloti dovranno essere rappresentati da 3 (tre) Consiglieri.

Le candidature devono pervenire entro il 28 (ventotto) febbraio alla Federazione per posta elettronica o lettera raccomandata, ferma l’applicazione dell’art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLENTI) per le Corporazioni con 11 (undici) o più piloti.

Ai fini della clausola che precede, per organico si intende quello fissato nell’aggiornamento tariffario del pertinente periodo, limitatamente ai piloti della Corporazione che sono membri della Federazione. Per chiarezza, quindi, una Corporazione con 6 piloti in organico da tariffa ma due piloti non aderenti alla Federazione sarà inserita nella categoria (c) che precede.

I candidati alla nomina di Consigliere, indicati per gruppi separati di Corporazioni, sono messi in votazione per l’elezione dei rispettivi Consiglieri da parte dei soli piloti del gruppo di Corporazioni di appartenenza.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo le deleghe di cui all’art. 19 (DELEGHE) devono essere rilasciate dai soli soci effettivi appartenenti allo stesso gruppo di Corporazioni.

Tra i soci effettivi che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di servizio.

Non possono comunque essere eletti nel Consiglio Direttivo i piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all’art. 10 n. 3) (FONTI DI FINANZIAMENTO) nonché quelli le cui Corporazioni non siano in regola col versamento dei contributi federali di cui rispettivamente ai n. 1) e 2) del medesimo art. 10, e i piloti effettivi il cui diritto di voto sia stato sospeso ai sensi dell’art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI). Il divieto di cui sopra vale anche per i Consiglieri supplenti ex art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLENTI).

La composizione numerica del Consiglio può essere ridotta con delibera dell’Assemblea assunta a maggioranza semplice e senza quindi le maggioranze per la modifica dello Statuto, qualora il numero dei soci effettivi si riduca al di sotto delle 200 (duecento) unità.

Vengono in ogni caso preservate le ripartizioni di componenti del Consiglio Direttivo in funzione delle dimensioni delle Corporazioni, così come previsto nei commi precedenti.

I Consiglieri rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

23 – Consiglieri supplenti

I candidati al Consiglio Direttivo non eletti assumono il ruolo di Consiglieri supplenti, relativamente al gruppo nel quale sono stati votati. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere eletto, subentra il Consigliere supplente che aveva conseguito il maggior numero di voti nel gruppo a cui apparteneva il Consigliere sostituito. A parità di voti la supplenza spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del Consigliere, si procede a norma dell’art. 2386 Cod.Civ.

Le Corporazioni aventi un organico di piloti aderenti alla Federazione pari o superiore a 11 (undici) che, per effetto del precedente art. 22 (COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO), hanno diritto a nominare un Consigliere, indicano in sede di presentazione della candidatura, almeno due candidati. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti in assemblea assume la carica di Consigliere, mentre il secondo assume la carica di membro supplente, il quale subentra di diritto al Consigliere in caso di cessazione di quest’ultimo.

24 – Elezione del Presidente e Vice Presidente. Nomina e revoca del Direttore

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge, mediante votazione a scrutinio palese, il Presidente ed il Vice Presidente della Federazione con le maggioranze previste dall’art. 25 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO).

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Può essere eletto chi abbia già rivestito la carica di Consigliere per almeno 4 (quattro) anni e abbia un’anzianità di servizio in seno alla Corporazione di appartenenza di almeno 10 (dieci) anni. Sono validi anche i periodi sommati in Corporazioni differenti.

Tra gli eleggibili, ai fini della scelta, si tiene conto del numero dei mandati già svolti in seno al Consiglio Direttivo e del possesso di riconosciute capacità direttive.

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Al termine del primo esercizio, il Consiglio Direttivo nomina, sentito il Presidente, il Direttore.

Il Direttore resta in carica 4 (quattro) anni e il mandato è rinnovabile.

Nel caso in cui il Direttore venga scelto tra i piloti, solo i piloti effettivi hanno l’elettorato passivo, fermo il disposto dell’art. 22 (COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO). Il Direttore può portare a termine il mandato in corso anche dopo il pensionamento per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore devono appartenere a Corporazioni diverse.

Il Direttore può essere revocato in qualunque momento (a) con voto del Presidente e dei rimanenti due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero (b) su proposta dei due terzi del Consiglio Direttivo fatta all’Assemblea, la quale si pronuncia a maggioranza assoluta dei soci.

25 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni 2 (due) mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno cinque Consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata o per telegramma o a mezzo PEC, a firma del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente. Sono valide anche convocazioni a mezzo posta elettronica non certificata, la cui lettura sia stata confermata dal destinatario anche a mezzo sistemi automatizzati.

Per la validità delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Se la votazione è eseguita a voto palese, il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta s’intende respinta.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto quando ciò venga richiesto dalla maggioranza dei membri presenti all’adunanza. Per le votazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri e la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti alla seduta.

Qualora ne sia stata fatta esplicita menzione nell’avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenienti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

  • dare corso alle direttive ed alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, nei termini di tempo da essa stabiliti;
  • adottare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Federazione;
  • redigere il Rendiconto di Esercizio corredandolo di una Relazione, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  • stabilire l’organico del personale per il funzionamento della Federazione ed eventualmente stipulare, allo stesso fine, contratti di lavoro o di collaborazione di qualsiasi natura;
  • costituire, se necessario, speciali Commissioni interne o esterne per lo studio di particolari questioni, determinandone, di volta in volta, la composizione ed i compiti.

27 – Partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo. Decadenza

Salvo impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, la partecipazione personale del Consigliere eletto alle riunioni del Consiglio Direttivo configura un atto dovuto. Le Corporazioni si attivano onde consentire ai piloti eletti alla carica di Consigliere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora un Consigliere sia assente, anche giustificato, per più di 2 (due) riunioni nel corso di un esercizio, egli può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, assunta a maggioranza dei membri. Il Consigliere decaduto viene sostituito dal Consigliere supplente, individuato ai sensi dell’art. 23 (CONSIGLIERI SUPPLENTI).

28 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Federazione oltreché la firma, anche di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio; mantiene i rapporti con le Autorità e le Amministrazioni dello Stato, con altri Enti e Organismi e con i terzi. È responsabile diretto della comunicazione.

29 – Direttore

Il Direttore, nominato ai sensi dell’art. 24 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE), è competente a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l’ordinaria amministrazione della Federazione.

30 – Composizione ed elezione del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi appartenenti a Corporazioni diverse da quelle cui appartengono i membri del Consiglio Direttivo. Per l’elezione del Collegio dei Sindaci, ogni socio effettivo, presente o rappresentato, può votare un massimo di tre soci effettivi.

Sono eletti alla carica di Sindaco i tre soci che riportano il maggior numero di voti. Dei tre, è eletto Presidente del Collegio il socio che consegue il maggior numero di voti.

I Sindaci rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Sindaco, subentra il socio che segue gli eletti per numero di voti, come risulta dal verbale assembleare. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente del Collegio dei Sindaci, subentra il Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, come risulta dal verbale assembleare.

Tra soci che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di pilota effettivo.

31 – Compiti del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l’amministrazione della Federazione e accertare la regolare tenuta della contabilità. Presenta annualmente una Relazione all’Assemblea Nazionale Ordinaria. Deve, altresì, accertare, ogni quadrimestre, la consistenza della cassa, dei depositi, dei versamenti dei contributi sindacali da parte delle Corporazioni, delle stazioni dei pratici locali e dei fondi accantonati per quiescenze varie. I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, anche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione su un apposito libro verbale, da tenersi nella sede sociale, in luogo accessibile ai soci che ne facciano richiesta.

32 – Denunce al Collegio dei Sindaci

Ogni socio, effettivo o d’onore, può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei Sindaci, il quale deve tenerne conto nella Relazione che è tenuto a presentare annualmente all’Assemblea Nazionale Ordinaria.

33 – Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri esterni alla categoria, nominati dall’Assemblea Nazionale dei soci a maggioranza relativa dei voti, su proposta del Consiglio Direttivo.

I probiviri rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

34 – Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando necessario e senza formalità procedurali.

Ad esso sono demandate tutte le controversie derivanti dall’applicazione dello Statuto, nonché la definizione dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 7 (RICORSO AI PROBIVIRI). Detti ricorsi sono decisi con delibera motivata, all’esito dell’istruttoria e dopo aver sentito gli interessati.

Salvo quanto previsto in appresso, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Tuttavia, quando la controversia riguarda l’espulsione di un socio ovvero la rimozione dall’incarico di un soggetto che riveste una carica sociale, il Collegio dei Probiviri esprime un parere all’Assemblea Straordinaria che delibera ai sensi dell’art. 6 (INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI E RELATIVE SANZIONI).

35 – Assemblee locali

Le Assemblee locali delle singole Corporazioni si riuniscono su convocazione del Capo pilota aderente alla Federazione, secondo le norme dettate dal Codice della Navigazione e dal Codice Civile, ovvero stabilite a livello locale.

In mancanza di Capo pilota aderente, la convocazione viene effettuata dal pilota più anziano in ruolo aderente alla Federazione.

Resta ferma la competenza dell’Assemblea Nazionale per quanto attiene all’esame di problematiche generali, direttamente o indirettamente implicate dalle situazioni locali. Le Assemblee locali fanno rinvio all’Assemblea Nazionale per le problematiche locali di cui sopra, dandone informazione al Consiglio Direttivo e al Presidente, e possono inviare raccomandazioni sotto forma di mozione al Presidente, affinché determinate questioni siano poste all’ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo che, se richiesto, le rimette all’Assemblea Nazionale.

Sono altresì ammesse Assemblee locali di più Corporazioni, regolarmente convocate da parte del Capo pilota della Corporazione proponente la riunione. In caso di dibattito su questioni inerenti problematiche di carattere nazionale, tali riunioni dovranno svolgersi alla presenza di un qualificato rappresentante della Federazione.

36 – Collegio dei Capi Piloti

Il Collegio dei Capi piloti è composto dai Capi piloti delle singole Corporazioni.

Si riunisce ogni 6 (sei) mesi e svolge funzioni consultive nei confronti del Consiglio Direttivo e di scambio d’informazioni su questioni generali o locali d’interesse generale.

37 – Indennità di presenza

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci compete un’indennità di presenza deliberata dall’Assemblea Nazionale e il rimborso delle spese.

38 – Referendum

Su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci effettivi, può essere indetto un Referendum tra i soci su questioni di particolare importanza.

39 – Procedura per il Referendum

Il Consiglio Direttivo invita tutti i soci effettivi a pronunziarsi sul quesito oggetto di Referendum.

L’avviso relativo deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, ai singoli soci nel domicilio risultante dal “libro dei soci”. L’avviso deve contenere, oltre al quesito del Referendum, il nome e l’indirizzo del notaio o di altro incaricato presso cui deve essere inviato, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il voto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell’avviso del Referendum.

40 – Maggioranza Referendum

Le proposte sottoposte al Referendum s’intendono approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi. In caso contrario le proposte s’intendono respinte.

41 – Modifiche allo Statuto

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci effettivi, può proporre modifiche allo Statuto. L’Assemblea Nazionale appositamente convocata è valida se sono presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto. Le modificazioni agli artt. 1 (COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE), 2 (FINALITÀ) e 14 (ORGANI DELLA FEDERAZIONE) sono approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. Le modificazioni dei restanti articoli sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, o con maggioranze diverse se espressamente indicate dallo Statuto.

42 – Scioglimento della Federazione

Solo l’Assemblea Nazionale può deliberare lo scioglimento della Federazione. Per la relativa deliberazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con il diritto di voto.

43 – Liquidatori

L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione nomina uno o più liquidatori tra i soci effettivi, fissandone i poteri ed i compiti, ed individua – nel rispetto di quanto in appresso indicato – la destinazione dei fondi e del patrimonio sociale. È fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (o analogo ente che dovesse essere successivamente istituito) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

44 – Norma comune

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

45 – Invio ai soci dello Statuto, del Codice Etico e dei modelli da sottoscrivere

Il Consiglio Direttivo provvede a inviare ai piloti attualmente aderenti alla Federazione copia dello Statuto e del Codice Etico, nonché i modelli, che devono essere restituiti sottoscritti, per la conferma dell’adesione alla Federazione e per il conferimento della delega sindacale di cui all’art. 4 (AMMISSIONE A SOCIO E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE).

46 – Elezione degli organi collegiali della Federazione

Gli organi della Federazione in carica al momento dell’approvazione delle modifiche allo Statuto cessano dalle proprie funzioni, salva rielezione, con l’Assemblea che approva l’esercizio di riferimento, alla scadenza prevista sulla base delle norme vigenti al momento della loro elezione. Pertanto, la durata quadriennale delle cariche disposta con le modifiche dello Statuto sarà efficace a partire da tale Assemblea.

47 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.

Code of Ethics

FEDEPILOTI

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEI PORTI

CODICE ETICO


PREMESSA

Il presente Codice Etico racchiude i valori, i principi e le regole di condotta che orientano l’attività della Federazione Italiana Piloti dei Porti (“Federazione”) e che rappresentano le coordinate comportamentali degli organi e dei soci della Federazione.


PRINCIPI ETICI E VALORI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. Legalità

  1. La Federazione assicura e promuove al proprio interno il principio di legalità e il rispetto delle regole, inteso quale osservanza della legislazione vigente, dello Statuto e del presente Codice Etico.
  2. In nessun caso il perseguimento di un interesse della Federazione, o la convinzione di agire a vantaggio della stessa, può giustificare la violazione di una delle suddette norme o l’adozione di comportamenti in contrasto coi principi qui esposti.

2. Rappresentanza, partecipazione e trasparenza

  1. La Federazione rappresenta e promuove gli interessi della categoria dei piloti a tutti i livelli, senza favorire alcun singolo individuo o gruppo d’interesse.
  2. La Federazione valorizza la partecipazione dei soci alla vita degli organi sociali e ispira il proprio agire a criteri di trasparenza, condivisione, cooperazione e vicinanza quanto alle decisioni assunte, alle azioni intraprese e ai risultati raggiunti, adoperandosi affinché i soci ricevano al riguardo informazioni precise, puntuali, chiare e corrette.

3. Correttezza

  1. I rapporti interni alla Federazione e i rapporti tra la Federazione stessa e tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con la medesima sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, e rispetto reciproco.

4. Riservatezza

  1. Le attività della Federazione comportano l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali.
  2. La Federazione assicura la corretta utilizzazione dei dati personali cui ha accesso, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy.

5. Rispetto dei diritti delle persone

  1. La Federazione garantisce ai propri collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e tutela il valore delle risorse umane, favorendone la crescita professionale. La Federazione promuove analogo rispetto della dignità individuale in favore dei propri soci.

NORME DI CONDOTTA

6. Relazioni con la pubblica amministrazione

  1. La gestione dei rapporti della Federazione con le Autorità, le istituzioni e gli enti pubblici è riservata al Presidente, al Direttore e ai suoi organi.
  2. La Federazione dialoga con le istituzioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni della società civile con spirito di collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, ponendosi quale interlocutore rappresentativo, fattivo e affidabile sui temi d’interesse della categoria dei piloti.
  3. Le relazioni di cui trattasi sono intraprese in rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e non compromettono la dignità e la reputazione della Federazione.

7. Rapporti con gli organi d’informazione ed altri mezzi di comunicazione

  1. La Federazione si rivolge agli organi d’informazione attraverso il Presidente, il Vicepresidente o il Direttore.
  2. Le comunicazioni relative alla Federazione destinate all’esterno devono favorire la corretta conoscenza dell’attività da questa svolta e devono contenere informazioni chiare, veritiere, complete ed accurate.

8. Soggetti che rivestono cariche sociali

  1. I soggetti che rivestono cariche sociali o ai quali siano state conferite deleghe dagli organi sociali sono tenuti a:

I. operare nell’ambito dell’incarico ricevuto esclusivamente nell’interesse della

Federazione e della categoria dei piloti, tutelandone l’immagine in ogni sede;

II. non avvalersi della propria posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

III. evitare situazione di conflitto d’interesse e rimettere il proprio mandato, o autosospendersi dalla carica, qualora si verifichino condizioni che possano comprometterne l’indipendenza;

IV. mantenere un comportamento ispirato alla lealtà, all’integrità e al senso di responsabilità nei confronti della Federazione e dei soci, nonché nell’ambito delle relazioni con le istituzioni pubbliche;

V. osservare, sia nell’espletamento del mandato, sia successivamente alla

cessazione dello stesso, l’obbligo di riservatezza e di confidenzialità dei dati, delle informazioni e delle conoscenze appresi in ragione della carica ricoperta, impegnandosi a non divulgare detti dati, informazioni e conoscenze riguardanti la Federazione, le sue attività, le Corporazioni e i soci;

VI. tutelare l’immagine, il decoro e la reputazione della Federazione e della categoria dei piloti.

9. Soci

  1. I soci s’impegnano a contribuire alla vita della Federazione. Essi individuano quale sede del confronto interno alla Federazione l’Assemblea Nazionale e gli altri organi della Federazione medesima e mantengono tra loro un comportamento equilibrato, corretto e rispettoso delle convinzioni altrui e della riservatezza delle informazioni acquisite nell’ambito della partecipazione alla vita della Federazione.
  2. I soci evitano di commettere azioni suscettibili di danneggiare, screditare o altrimenti compromettere i valori e l’immagine della Federazione e della categoria dei piloti, nonché le attività che la Federazione pone in essere per raggiungere i propri obiettivi.
  3. Fermi i diritti associativi come previsti in Statuto, i soci tuttavia evitano, in particolare, iniziative volte a pregiudicare l’unità e gli interessi della categoria, o a screditare la Federazione e i suoi organi presso terzi, anche a mezzo comunicazioni elettroniche, cd. social network, siti internet o altro, consapevoli del pregiudizio che tali iniziative possono arrecare.
  4. Nel caso in cui i soci intendano promuovere le attività di pilotaggio, o la professionalità dei piloti, essi si raccordano preventivamente con la Federazione, onde consentire una valutazione congiunta dell’opportunità e delle modalità con cui porre in essere tali iniziative.
  5. I soci riconoscono l’inderogabile necessità di mantenere tra loro rapporti di civile convivenza. La Federazione condanna qualsivoglia comportamento riconducibile a forme di violenza o prevaricazione verbale, intellettuale o fisica.

VARIE

10. Entrata in vigore e modifiche

  1. Il presente Codice Etico è approvato con delibera del Consiglio Direttivo che provvede a trasmetterlo all’Assemblea Nazionale dei soci per l’approvazione definitiva. Dal momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea esso diventa vincolante per tutti i destinatari.
  2. Ogni modifica dovrà essere approvata dall’Assemblea Nazionale.

11. Impegno all’osservanza del Codice Etico

  1. L’appartenenza alla Federazione quale socio implica l’accettazione e la piena adesione allo Statuto della Federazione e al presente Codice Etico.
  2. Ogni socio prende visione ed accetta il Codice Etico assumendo l’impegno di osservarne le disposizioni.
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