Professioni del mare, nascono quattro nuovi titoli abilitanti

FONTE – IL SOLE 24 ORE

Un tassello in più per il riconoscimento dei lavoratori del mare. Con il decreto 25 maggio 2026 – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 giugno scorso e già in vigore – il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha ufficialmente istituito un parterre di titoli professionali per il personale marittimo destinato a operare (esclusivamente) a bordo di navi battenti bandiera italiana. Si tratta, nello specifico, di imbarcazioni di vario tipo usate per il trasporto di persone o merci nelle rotte tra porti nazionali e fino a venti miglia dalla costa. Ma proviamo a capire bene di cosa si tratta.

I titoli coinvolti

Quattro sono i titoli a cui il decreto dà forma nell’articolo 2:

1) Comandante per il traffico costiero (per i servizi di coperta, quindi quelli legati alla conduzione della nave, alla sicurezza della navigazione e alla gestione e movimentazione del carico);

2) Capo motorista (responsabile, invece, dei servizi di macchina, quindi della parte tecnica e impiantistica);

3) Conduttore motorista delle navi per il pilotaggio (sostanzialmente delle imbarcazioni riservate al trasporto dei piloti del porto verso le navi in arrivo o in partenza);

4) Comandante dei mezzi nautici per il servizio di ormeggio (preposto, quindi, all’assistenza alle navi durante arrivo, sosta e partenza).

Ciascuna di queste figure richiede, evidentemente, un’abilitazione. Abilitazione che può essere ottenuta solo dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal decreto.

Comandante per il traffico costiero

Il comandante per il traffico costiero sta al comando di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori, non superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, che navigano tra porti nazionali ed entro le venti miglia dalla costa. Per l’abilitazione occorre:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria(che include il personale addetto a servizi di coperta, macchina e servizi tecnici di bordo come ufficiali, sottoufficiali e marinai);

b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta;

c) essere stato riconosciuto fisicamente idoneo alla navigazione e non avere alcun precedente penale;

d) aver fatto 12 mesi di navigazione in servizio di guardia in coperta su navi per la navigazione marittima registrate sul Training record book o libretto di addestramento a bordo, un registro che documenta l’addestramento e le mansioni svolte da un cadetto o un ufficiale nella fase di imbarco, attestando l’allineamento agli standard internazionali;

e) avere gli attestati, in corso di validità, dell’addestramento di base, antincendio avanzato, Radar osservatore normale, Radar Arpa, Leadershipe Teamwork conseguiti presso istituti, enti e società autorizzate. Non solo: occorre anche il certificato di Primo soccorso sanitario rilasciato o riconosciuto dal ministero della Salute;

f) aver sostenuto, con esito positivo, alla fine del periodo di navigazione e addestramento richiesti, un esame teorico-pratico per l’accertamento delle competenze tecnico-professionali (la prova va sostenuta presso le autorità marittime e secondo le modalità ministeriali).

Ma i requisiti non finiscono qui. Per imbarcarsi su navi destinate al trasporto di persone, il comandante deve avere anche l’attestato del corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio per quel tipo di imbarcazioni, sempre valido. E, qualora svolga invece funzioni legate ai servizi radio di bordo, deve aver conseguito la certificazione di operatore radio o un documento analogo in base alla stazione presente, rilasciato o riconosciuto dal Mimit. Lo stesso vale se destinato a imbarcarsi su unità provviste di sistema di informazione e visualizzazione della carta elettronica o con mezzi di salvataggio che richiedono l’abilitazione di «marittimo abilitato a mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci»: anche in questi casi, serve provare di essere stati addestrati a dovere.

Ultimo dettaglio ma non per importanza: il comandante per il traffico costiero che ha ottenuto anche il titolo di macchina può rivestire contemporaneamente entrambi i ruoli a bordo nei limiti delle abilitazioni conseguite, a condizione che gli strumenti a bordo siano idonei e i requisiti tecnici delle navi siano stati vagliati.

Capo motorista

Il secondo titolo inquadrato dal decreto è quello di capo motorista. Si tratta della figura che prende in mano la gestione della parte tecnica delle navi che trasportano merci e/o passeggeri, non superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, sempre impiegate nella navigazione tra porti italiani e fino a venti miglia dalla costa. Anche in questo caso i requisiti d’idoneità non sono pochi (e, per la maggior parte, non differiscono da quelli previsti per la carica di comandante per il traffico costiero). Serve, dunque:

a) essere iscritto tra le matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere la qualifica di allievo ufficiale di macchina;

c) essere fisicamente idoneo e non avere precedenti penali;

d) aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi adibite alla navigazione marittima;

e) avere gli attestati – validi – di addestramento di base, anticendio avanzato, Leadership e Teamwork, oltre al certificato di primo soccorso sanitario;

f) aver sostenuto, con esito positivo, l’esame teorico-pratico per l’accertamento delle competenze tecnico-professionali.

Anche qui, come per il titolo precedente, il capo motorista che si imbarca su navi preposte al trasporto passeggeri deve avere l’attestato del corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su questo tipo di imbarcazioni, ovviamente valido. E, se destinato a imbarcarsi su unità con mezzi di salvataggio per cui sia richiesta la presenza di profili operativi con l’abilitazione di «marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci», deve munirsi anche quest’attestato di addestramento.

I titoli speciali

Nella lista spiccano poi due titoli «speciali»: conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio e comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio.

Per quanto riguarda il primo, può condurre navi adibite al servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore installato. Per il riconoscimento è necessario:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;

b) aver assolto l’obbligo scolastico;

c) aver compiuto 18 anni;

d) essere fisicamente idoneo e non avere precedenti penali;

e) aver conseguito l’attestato – sempre in corso di validità – dell’addestramento di base e il certificato di Primo soccorso sanitario;

f) aver fatto almeno dodici mesi di navigazione di cui nove in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi tipo di nave e tre a bordo di navi per il pilotaggio;

g) avere il titolo di marinaio motorista o superiore.

Ma c’è un’eccezione: chi, alla data di entrata in vigore del decreto, abbia già fatto almeno dodici mesi di navigazione su imbarcazioni per il pilotaggio negli ultimi 48 mesi, consegue automaticamente il titolo.

Per quanto riguarda il secondo, invece, quindi il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio, i parametri cambiano di poco.

Gli iscritti con qualifica di ormeggiatore all’apposito registro, che hanno conseguito il certificato professionale di competenza e frequentato il corso ad hoc, acquiscono automaticamente il titolo professionale. Titolo che consente, quindi, di condurre i mezzi nautici in dotazione delle società cooperative di ormeggio, a prescindere da limiti di stazza e potenza dei motori.

Anche in questo caso, seppur con obbligo meno stringente perché devono essere acquisiti dove richiesti per esigenze di servizio, servono il certificato di Primo soccorso sanitario, l’abilitazione di «marittimo abilitato ai messi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» e l’attestato di operatore radio.

Non solo: coloro che, all’entrata in vigore del decreto, sono iscritti al registro come ormeggiatori, aspiranti ormeggiatori o allievi ormeggiatori ottengono i titoli di capo barca per il traffico nello Stato e motoristaabilitato solo dopo aver frequentato un corso di formazione apposito. Entrambi i titoli sono validi per acquisire poi quello professionalizzante di ormeggiatore.

Regime transitorio

Chi ha il certificato di competenza di ufficiale di coperta, sempre valido, può ottenere il titolo di comandante per il traffico costiero se ha effettuato almeno sei mesi di navigazione con la qualifica di ufficiale di coperta o come comandante (deve risultare sul libretto di navigazione) nei quattro anni prima dell’entrata in vigore del decreto e degli attestati di addestramento. Il requisito della navigazione può essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa.

Lo stesso vale anche per i titolari del titolo di capo barca che, per diventare comandanti, devono essere:

a) fisicamente idonei e privi di precedenti penali;

b) provvisti degli attestati di addestramento (validi);

c) aver fatto dodici mesi di navigazione come comandante nei quattro anni prima dell’entrata in vigore del decreto, sempre registrati sul libretto di navigazione. Anche in questo caso vale la proroga dei 24 mesi.

Per quanto riguarda invece la qualifica di capo motorista, gli ufficiali di macchina possono ambire alla qualifica se hanno fatto sei mesi di navigazione nel ruolo o nelle funzioni di direttore di macchina nei quattro anni precedenti al decreto e degli attestati di addestramento (anche qui vale sempre la proroga dei 24 mesi). Infine, per i direttori di macchina che puntano al titolo di capo motorista, possono essere in lizza solo se idonei fisicamente, privi di precedenti penali, muniti degli attestati di addestramento e sempre con dodici mesi di navigazione all’attivo nel ruolo di direttore di macchina.

Documenti di abilitazione e invio delle istanze

La domanda per il conseguimento del titolo professionale scelto deve essere compilata e inoltrata dal diretto interessato alla capitaneria di porto di iscrizione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. I documenti di abilitazione verranno rilasciati dal compartimento marittimo d’iscrizione.

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